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SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI
VADEMECUM
ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
Novità
della riforma Bassanini sulla semplificazione
in materia di documenti amministrativi |
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Il varo delle tre
leggi di riforma della pubblica amministrazione dal Ministro
della Funzione Pubblica, Bassanini, L.59 del 15.3.97, L.127 del
15 5.1997 e L.191 del 16.6.1998, recentemente approvata dal
Parlamento, segnano una tappa importante del lungo viaggio verso
la semplificazione degli adempimenti burocratici richiesti ai
cittadini-utenti.
Nella pratica gli atti che i cittadini-utenti, evitando code
agli sportelli e perdite di tempo, potranno produrre alla
pubblica amministrazione (Ministeri, Prefettura, Questura,
Provveditorato agli Studi, Uffici Finanziari, Motorizzazione
Civile, Ufficio Tecnico Erariale, Ufficio Collocamento, Regione,
Provincia, Comune , Asl, ecc.) e ai gestori o esercenti di
pubblici servizi (Poste, Enel, Telecom, Gas, Fs, Trasporti
pubblici, ecc.) sono quelli indicati di seguito. |
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DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(ART. 2 L.15/68, ART. 3, C.10 L.127/97) |
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I certificati attestanti:
- il
luogo e la data di nascita;
- la
residenza;
- la
cittadinanza;
- il
godimento dei diritti politici;
- lo
stato di celibe, coniugato o vedovo;
- lo
stato di famiglia;
- l'esistenza
in vita;
- la
nascita del figlio;
- il
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- la
posizione agli effetti degli obblighi militari;
- l'iscrizione
in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione,
possono essere sostituiti con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato,
senza necessità di autenticazione
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DICHIARAZIONI
TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE
(ART.3
L.15/68, ART. 3, C. 2 L.127/97, ART. 2, C. 7 L.191/98) |
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Le amministrazioni pubbliche (tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi delle case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tuffi
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale) possono stabilire con proprio regolamento per quali
altri fatti, stati e qualità personali, diversi da quelli
indicati dall'art. 2 della L.15/68, È ammessa, in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato, senza necessità di
autenticazione.
La
predetta documentazione, se richiesta, dovrà essere esibita
dall'interessato nel termine di trenta giorni o maggiore, se
prescritto dall'amministrazione, pena la mancata adozione del
provvedimento a lui favorevole. |
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VALIDITA'
DEI CERTIFICATI
(ART.
195 R.D. 1238/39, ART. 2, C.3 E 4 L.127/97, ART. 2, C. 2
E L.191/98) |
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I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti
a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari
prevedano una validità superiore
I
certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le
copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle
pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di
pubblici servizi anche oltre il termine di validità previa
dichiarazione da parte dell'interessato, in fondo al
certificato, che le informazioni contenute non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio. Il procedimento per il quale
gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso,
una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.
L'amministrazione ha facoltà di verificare l'autenticità
dell'attestazione e in caso di falsa dichiarazione si applicano
le sanzioni penali dell'art. 26 L.15/68. |
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DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA
(ART. 4 L.15/68, ART. 3, C. 9 L.127/97) |
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Potrà anche essere prodotta alle
amministrazioni pubbliche e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, in sostituzione dell’atto di notorietà concernente
fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato, una dichiarazione sostitutiva resa e
sottoscritta dallo stesso dinanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco,
il quale provvede alla autenticazione ai sensi dell'ari. 20
della stessa legge. Quando la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà È resa ad impresa di gestione di servizi
pubblici, sottoscrive l'autentica il funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa. |
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VALIDITA'
DEI CERTIFICATI
(ART.
195 R.D. 1238/39, ART. 2, C.3 E 4 L.127/97, ART. 2, C. 2 E 3
L.191/98) |
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I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti
a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari
prevedano una validità superiore
I
certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le
copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle
pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di
pubblici servizi anche oltre il termine di validità previa
dichiarazione da parte dell'interessato, in fondo al
certificato, che le informazioni contenute non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio. Il procedimento per il quale
gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso,
una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.
L'amministrazione ha facoltà di verificare l'autenticità
dell'attestazione e in caso di falsa dichiarazione si applicano
le sanzioni penali dell'art. 26 L.15/68. |
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LEGALIZZAZIONE
DI FOTOGRAFIE
(ART. 2, C.7 L.127/97) |
Se prescritte per il rilascio di documenti
personali, le fotografie richieste all'interessato, se
presentate personalmente, sono legalizzate dall'ufficio
ricevente.
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ISTANZE
ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(ART. 3, C. 11 L.127/97, ART. 2, C. 10 E 11 L.191/98) |
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La sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi della pubblica amministrazione e ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, se avviene in presenza
del personale addetto o se l'istanza è accompagnata
dalla fotocopia, anche non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore, non è soggetta ad
autocertificazione, anche se contengono dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge 15/68. L'istanza e la copia fotostatica del
documento possono essere inviate per via telematica. |
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AUTENTICAZIONE
DI COPIE
(ART.
14 L.15/68) |
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L'autenticazione delle copie di atti e
documenti da produrre alla pubblica amministrazione
nonchè ai gestori o esercenti di pubblici servizi può
essere fatta, oltre che dal pubblico ufficiale dal quale
è stato emesso o presso il quale è depositato
l1originale, nonchè dal notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco,
anche da quello presso il quale deve essere prodotto il
documento, previa esibizione dell'originale e della sua
fotocopia. |
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ISTANZE
CON ESIBIZIONE DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
(ART.3, C. 1 L.127/97) |
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I dati relativi al cognome, nome, luogo e
data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza,
attestati in validi documenti di riconoscimento, hanno
lo stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati.
Se
all'atto della presentazione di una istanza è prevista
l'esibizione di un documento di riconoscimento, è fatto
divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito, salvo la facoltà della
verifica, nel corso del procedimento, della veridicità
dei dati contenuti nel documento di identità e, se non
corrispondenti, l'applicazione delle sanzioni penali
dell' art. 489 c.p.. |
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DOMANDE
DI CONCORSO
(ART
3, C. 6 L.127/97, ART. 2, C. 8 L.191/98 |
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E' vietato chiedere l'autenticazione delle
domande di partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo, nonchè a esami
per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli
culturali.
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DICHIARAZIONI
DI NASCITA
(ART.
70 R.D. 1238/39, ART. 2 L.127/97) |
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La dichiarazione di nascita può essere resa
indifferentemente entro dieci giorni: -da uno dei genitori, da
un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da
altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
volontà delle madre di non essere nominata, presso il comune
ove è avvenuto il parto, -dai genitori, o uno di essi, presso
il comune di residenza della madre o, se d'accordo, del padre se
non residente nello stesso comune della madre. La dichiarazione
di nascita può anche essere resa, entro tre giorni, presso la
direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è
avvenuta la nascita; in questo caso il direttore sanitario la
trasmetterà, entro dieci giorni successivi, al comune
competente anche a mezzo di sistemi telematici. |
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COSA CAMBIA PER I
CITTADINI (Ulteriori informazioni)
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CERTIFICATI
Tutti i certificati che attestano uno stato permanente
(nascita, morte, diploma, laurea, ecc.) avranno scadenza
illimitata.
I certificati con scadenza avranno validità sei mesi,
non più tre mesi. Potranno essere presentati anche se scaduti
di validità, qualora chi li presenta specifichi in fondo
che lo stato non è mutato (non c'è bisogno della firma
autenticata).
CARTA DI IDENTITA' E DOCUMENTI PERSONALI
La carta di identità può essere rinnovata sei mesi
prima della scadenza.
Le fotografie necessarie per il rilascio di documenti
personali possono essere autenticate direttamente dall'ufficio
competente a rilasciare il documento richiesto dal cittadino.
Non è più necessaria l'indicazione dello stato civile
nei documenti (celibe, nubile, coniugata/o, vedova/o, tranne il
caso in cui sia il diretto interessato a richiederlo).
I documenti che richiedono la firma di più persone
possono essere sottoscritti anche separatamente (cioè in
maniera disgiunta).
Non è più necessario il nullaosta del Distretto
militare per il rilascio del passaporto al cittadino che non ha
svolto il servizio di leva.
Le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere
certificati che attestino dati o qualità dell'intestatario già
contenuti nei documenti personali (es., data di nascita,
cittadinanza, residenza, che sono rilevabili dalla carta
d'identità o dal passaporto)
AUTOCERTIFICAZIONE
Non è più richiesta la firma autenticata per le
autocertificazioni relative a:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato di celibe, coniugato o vedovo
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge o del genitore
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche
amministrazioni.
Non è più richiesta la firma autenticata per
dichiarazioni relative a titoli di studio, esito di
partecipazioni a concorsi, professione esercitata, qualità di
erede, titolarità di licenze o autorizzazioni amministrative,
ecc. Basterà le semplice sottoscrizione davanti all'impiegato
al quale si consegna l'atto.
Non è più richiesta la firma autenticata per la
presentazione delle domande ai concorsi pubblici.
Non è più previsto il limite di età per i concorsi pubblici
(salvo poche eccezioni).
DENUNCE DI NASCITA
Non è più necessario avere testimoni per denunciare la nascita
di un figlio. La denuncia può essere presentata entro tre
giorni anche presso l'ospedale o la casa di cura in cui è
avvenuta la nascita. Oppure si può presentare entro dieci
giorni presso il comune di nascita o in quello di residenza dei
genitori. |
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