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Vademecum

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SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
VADEMECUM   ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
Novità della riforma Bassanini sulla semplificazione
in materia  di documenti amministrativi


Il varo delle tre leggi di riforma della pubblica amministrazione dal Ministro della Funzione Pubblica, Bassanini, L.59 del 15.3.97, L.127 del 15 5.1997 e L.191 del 16.6.1998, recentemente approvata dal Parlamento, segnano una tappa importante del lungo viaggio verso la semplificazione degli adempimenti burocratici richiesti ai cittadini-utenti.    
Nella pratica gli atti che i cittadini-utenti, evitando code agli sportelli e perdite di tempo, potranno produrre alla pubblica amministrazione (Ministeri, Prefettura, Questura, Provveditorato agli Studi, Uffici Finanziari, Motorizzazione Civile, Ufficio Tecnico Erariale, Ufficio Collocamento, Regione, Provincia, Comune , Asl, ecc.) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Poste, Enel, Telecom, Gas, Fs, Trasporti pubblici, ecc.) sono quelli indicati di seguito.


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(ART. 2 L.15/68, ART. 3, C.10 L.127/97)

I certificati attestanti:

    • il luogo e la data di nascita;
    • la residenza;
    • la cittadinanza;
    • il godimento dei diritti politici;
    • lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
    • lo stato di famiglia;
    • l'esistenza in vita;
    • la nascita del figlio;
    • il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
    • la posizione agli effetti degli obblighi militari;
    • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione,

possono essere sostituiti con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato, senza necessità di autenticazione

 


DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE
(ART.3 L.15/68, ART. 3, C. 2 L.127/97, ART. 2, C. 7 L.191/98)

Le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi delle case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tuffi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) possono stabilire con proprio regolamento per quali altri fatti, stati e qualità personali, diversi da quelli indicati dall'art. 2 della L.15/68, È ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato, senza necessità di autenticazione.
La predetta documentazione, se richiesta, dovrà essere esibita dall'interessato nel termine di trenta giorni o maggiore, se prescritto dall'amministrazione, pena la mancata adozione del provvedimento a lui favorevole.


VALIDITA' DEI CERTIFICATI

 (ART. 195 R.D. 1238/39, ART. 2, C.3 E 4 L.127/97, ART. 2, C. 2 E          L.191/98)

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore
I certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre il termine di validità previa dichiarazione da parte dell'interessato, in fondo al certificato, che le informazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. L'amministrazione ha facoltà di verificare l'autenticità dell'attestazione e in caso di falsa dichiarazione si applicano le sanzioni penali dell'art. 26 L.15/68.


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA
(ART. 4 L.15/68, ART. 3, C. 9 L.127/97)

Potrà anche essere prodotta alle amministrazioni pubbliche e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, in sostituzione dell’atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato, una dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta dallo stesso dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco, il quale provvede alla autenticazione ai sensi dell'ari. 20 della stessa legge. Quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà È resa ad impresa di gestione di servizi pubblici, sottoscrive l'autentica il funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa.


VALIDITA' DEI CERTIFICATI
 (ART. 195 R.D. 1238/39, ART. 2, C.3 E 4 L.127/97, ART. 2, C. 2 E 3 L.191/98)

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore
I certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre il termine di validità previa dichiarazione da parte dell'interessato, in fondo al certificato, che le informazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. L'amministrazione ha facoltà di verificare l'autenticità dell'attestazione e in caso di falsa dichiarazione si applicano le sanzioni penali dell'art. 26 L.15/68.


LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE
(ART. 2, C.7 L.127/97)

Se prescritte per il rilascio di documenti personali, le fotografie richieste all'interessato, se presentate personalmente, sono legalizzate dall'ufficio ricevente.
 

ISTANZE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(ART. 3, C. 11 L.127/97, ART. 2, C. 10 E 11 L.191/98)

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, se avviene in presenza del personale addetto o se l'istanza è accompagnata dalla fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, non è soggetta ad autocertificazione, anche se contengono dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 15/68. L'istanza e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica.


AUTENTICAZIONE DI COPIE
(ART. 14 L.15/68)

L'autenticazione delle copie di atti e documenti da produrre alla pubblica amministrazione nonchè ai gestori o esercenti di pubblici servizi può essere fatta, oltre che dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l1originale, nonchè dal notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, anche da quello presso il quale deve essere prodotto il documento, previa esibizione dell'originale e della sua fotocopia.


ISTANZE CON ESIBIZIONE DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
(ART.3, C. 1 L.127/97)

I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in validi documenti di riconoscimento, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
Se all'atto della presentazione di una istanza è prevista l'esibizione di un documento di riconoscimento, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito, salvo la facoltà della verifica, nel corso del procedimento, della veridicità dei dati contenuti nel documento di identità e, se non corrispondenti, l'applicazione delle sanzioni penali dell' art. 489 c.p..


DOMANDE DI CONCORSO
(ART 3, C. 6 L.127/97, ART. 2, C. 8 L.191/98

E' vietato chiedere l'autenticazione delle domande di partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo, nonchè a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
 


DICHIARAZIONI DI NASCITA
(ART. 70 R.D. 1238/39, ART. 2 L.127/97)

La dichiarazione di nascita può essere resa indifferentemente entro dieci giorni: -da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà delle madre di non essere nominata, presso il comune ove è avvenuto il parto, -dai genitori, o uno di essi, presso il comune di residenza della madre o, se d'accordo, del padre se non residente nello stesso comune della madre. La dichiarazione di nascita può anche essere resa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita; in questo caso il direttore sanitario la trasmetterà, entro dieci giorni successivi, al comune competente anche a mezzo di sistemi telematici.


COSA CAMBIA PER I CITTADINI   (Ulteriori informazioni)



CERTIFICATI

Tutti i certificati che attestano uno stato permanente (nascita, morte, diploma, laurea, ecc.) avranno scadenza illimitata.

I certificati con scadenza avranno validità sei mesi, non più tre mesi. Potranno essere presentati anche se scaduti di validità, qualora chi li presenta specifichi in fondo che lo stato non è mutato (non c'è bisogno della firma autenticata).


CARTA DI IDENTITA' E DOCUMENTI PERSONALI

La carta di identità può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.

Le fotografie necessarie per il rilascio di documenti personali possono essere autenticate direttamente dall'ufficio competente a rilasciare il documento richiesto dal cittadino.

Non è più necessaria l'indicazione dello stato civile nei documenti (celibe, nubile, coniugata/o, vedova/o, tranne il caso in cui sia il diretto interessato a richiederlo).

I documenti che richiedono la firma di più persone possono essere sottoscritti anche separatamente (cioè in maniera disgiunta).

Non è più necessario il nullaosta del Distretto militare per il rilascio del passaporto al cittadino che non ha svolto il servizio di leva.

Le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere certificati che attestino dati o qualità dell'intestatario già contenuti nei documenti personali (es., data di nascita, cittadinanza, residenza, che sono rilevabili dalla carta d'identità o dal passaporto)


AUTOCERTIFICAZIONE

Non è più richiesta la firma autenticata per le autocertificazioni relative a:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato di celibe, coniugato o vedovo
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge o del genitore
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Non è più richiesta la firma autenticata per dichiarazioni relative a titoli di studio, esito di partecipazioni a concorsi, professione esercitata, qualità di erede, titolarità di licenze o autorizzazioni amministrative, ecc. Basterà le semplice sottoscrizione davanti all'impiegato al quale si consegna l'atto.

Non è più richiesta la firma autenticata per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici.

Non è più previsto il limite di età per i concorsi pubblici (salvo poche eccezioni).


DENUNCE DI NASCITA

Non è più necessario avere testimoni per denunciare la nascita di un figlio. La denuncia può essere presentata entro tre giorni anche presso l'ospedale o la casa di cura in cui è avvenuta la nascita. Oppure si può presentare entro dieci giorni presso il comune di nascita o in quello di residenza dei genitori.

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