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Imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2008
Gentile
Contribuente,
come Le sarà di certo già
noto il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21
maggio c.a., ha disposto l’abolizione dell’ICI sulla
prima casa.
Tale beneficio è esteso a
tutti gli immobili aventi tale destinazione, eccezion
fatta per quelli classificati nelle categorie catastali
A/1, A8 e A/9 per i quali permane l’obbligo di
versamento sulla base delle aliquote ICI vigenti nel
Comune il 30 settembre dell’anno precedente.
Per quanto riguarda gli
immobili di pertinenza alle abitazioni principali
(garage, box, posto auto, cantina), le disposizioni
hanno consentito ai singoli Comuni di assimilare gli
stessi all’abitazione principale secondo criteri
improntati all’autonomia regolamentare.
È opportuno pertanto che,
in materia di unità immobiliari urbane pertinenziali
all’abitazione principale, il contribuente faccia
riferimento alle disposizioni emanate dal Comune ove
sono ubicati tali immobili.
Occorre precisare infine
che per abitazione principale è da intendersi quella
all’interno della quale in contribuente ha la propria
residenza anagrafica.
Nel rammentare che la
presente informativa è stata redatta anteriormente alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della normativa
sopra riportata, si invita il Contribuente, prima di
effettuare il versamento ICI, a verificare l’esatta
applicazione delle nuove disposizioni. |