ALIQUOTE  ICI 
2008
 


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 Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008

  Gentile Contribuente,

come Le sarà di certo già noto il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 maggio c.a., ha disposto l’abolizione dell’ICI sulla prima casa.

Tale beneficio è esteso a tutti gli immobili aventi tale destinazione, eccezion fatta per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9 per i quali permane l’obbligo di versamento sulla base delle aliquote ICI vigenti nel Comune il 30 settembre dell’anno precedente.

Per quanto riguarda gli immobili di pertinenza alle abitazioni principali (garage, box, posto auto, cantina), le disposizioni hanno consentito ai singoli Comuni di assimilare gli stessi all’abitazione principale secondo criteri improntati all’autonomia regolamentare.

È opportuno pertanto che, in materia di unità immobiliari urbane pertinenziali all’abitazione principale, il contribuente faccia riferimento alle disposizioni emanate dal Comune ove sono ubicati tali immobili.

Occorre precisare infine che per abitazione principale è da intendersi quella all’interno della quale in contribuente ha la propria residenza anagrafica.

Nel rammentare che la presente informativa è stata redatta anteriormente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della normativa sopra riportata, si invita il Contribuente, prima di effettuare il versamento ICI, a verificare l’esatta applicazione delle nuove disposizioni.

Al fine di agevolare i compiti relativi al pagamento pubblichiamo un sunto della     regolamentazione per il corrente anno   (Delibera Commissario n. 100 del 31/12/2007)


Aliquota  applicata

- 5,5 x mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel Comune e per le relative pertinenze qualificabili come tali ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile (immobili facenti parte delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- 6,5 x mille per gli altri immobili e terreni fabbricabili.

Detrazione per abitazione
principale (residenti)

Euro 103.29

 

Soggetti tenuti al pagamento
dell'imposta

Proprietari, titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie di fabbricati ed aree fabbricati nel Comune di Carro

Base imponibile  fabbricati

Valore risultante applicando all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1.1.2008 il moltiplicatore 100

Base imponibile aree fabbricabili

Valore venale in comune commercio (com l'art. 7 del Regolamento comunale ICI sono stati determinati valori consultabili presso gli uffici comunali)

Variazioni intervenute nell'anno 2007

Devono essere presentate secondo le indicazioni di cui al Decreto 23/4/2008 (G.U. N. 102 DEL 2/5/2008)

Versamento 1^ rata (acconto) entro il 16 giugno 2008

50% dell'imposta versata nell'anno 2007

Versamento 2^ rata (saldo) : dal 1 al 16 dicembre 2008

ICI dell'intero anno detratto l'acconto di cui al punto precedente

Opzione versamenti

Il contribuente ha la facoltà di versare l'ICI complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2008. I versamenti eseguiti da contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri

Modalità di versamento

Versamento sul c/c/p n° 88805908 GE.FI.L. COMUNE CARRO ICI
Per ogni ulteriore chiarimento, anche telefonico. Il Comune è a disposizione al n° 0187-861005 dalle ore 8,30 alle 13,30 di tutti i giorni feriali.