TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE

 

1.        Il Comune di Carro è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto.

2.        Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

 

 

ARTICOLO 2 – AUTONOMIA

 

1.        Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2.        Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

3.        Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4.        L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione, persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5.        Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6.        Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7.        Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

8.        Il Comune riconosce le Associazioni Pro Loco, la Pubblica Assistenza “Croce Verde”, la Polisportiva “Carro 88”, il Centro Lirico concertistico “Alta Valle del Vara” ed i circoli ricreativi operanti nel territorio comunale, il ruolo di strumento base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell’attività turistica, culturale e sportivo-ricreativa che si intrinseca essenzialmente in:

a)       iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale della località;

b)       iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorare le condizioni generali del soggiorno;

c)       iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d)       assistenza ed informazione turistica;

e)       attività ricreativa e sportiva;

f)        coordinamento di iniziative ed attività locali nonché soccorso ed assistenza dei cittadini;

9.        alle Associazioni di cui al precedente comma 8) ed alle altre istituzioni religiose operanti sul territorio:

a)       può essere affidata la gestione di alcuni servizi comunali attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali;

b)       possono essere concessi contributi annui ordinari e straordinari secondo le modalità previste dall’art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 (delib. C.C. n. 65 del 30.10.1990);

c)       possono essere affidati, anche in uso gratuito, strumenti od attrezzature del Comune.

 

 

ARTICOLO 3 – SEDE

 

1.        La sede del Comune è sita in Carro Via G. Marconi, n. 12. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2.        Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3.        Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria in locali diversi dalla sede del Comune.

 

 

 

ARTICOLO 4 – TERRITORIO

 

1.        Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della Legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

2.        La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località:

a)       Carro capoluogo

b)       Frazione Castello

c)       Frazione Ziona

d)       Frazione Ponte S. Margherita

e)       Borgata Pera

f)        Borgata Agnola

g)       Borgata Cerreta

h)       Borgata Pavareto

storicamente riconosciute dalla Comunità.

3.        Il territorio del Comune si estende per Kmq. 33,61 confinante con i Comuni di: Deiva Marina, Carrodano, Sesta Godano, Varese Ligure, Maissana e Castiglione Chiavarese.

 

 

ARTICOLO 5

STEMMA – GONFALONE – FASCIA TRICOLORE – DISTINTIVO DEL SINDACO

 

1.        Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Carro”.

2.        Lo Stemma del Comune concesso con Decreto del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno del 25.3.1899, trascritto nei registri della Consulta Araldica il 25.3.1999, è così descritto: “inquartato al primo di Genova che è di argento alla croce di rosso; al secondo e terzo d’argento alla torre di azzurro, merlata alla guelfa di quattro pezzi, fondata sulla pianura di verde declinante a sbarra; al quarto d’oro all’aquila in nero, rivoltata. Lo scudo sarà cimato da un cerchio di muro d’oro, sormontato da otto merli uniti da muriccioli, il tutto d’argento”.

3.        La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica  e dallo stemma del Comune.

4.        L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

5.        L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

 

 

ARTICOLO 6 – PARI OPPORTUNITA’

 

1.        Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a)       riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restano il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b)       adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

c)       garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d)       adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2.        Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

 

 

ARTICOLO 7

ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

 

1.        Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2.        Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3.        All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

 

 

ARTICOLO 8 – CONFERENZA STATO-CITTA’-AUTONOMIE LOCALI

 

1.        Nell’ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a)       l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b)       la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992 n. 498;

c)       le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.

 

 

ARTICOLO 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

 

1.        Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio – Giunta – Sindaco)

 

Capo I – Consiglio Comunale

 

ARTICOLO 10

ELEZIONE – COMPOSIZIONE – PRESIDENZA – CONSIGLIERE ANZIANO – COMPETENZE

 

1.        L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2.        Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Sindaco.

3.        Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.5.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della Legge 25 marzo 1993 n. 81.

4.        Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5.        Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6.        Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

 

 

ARTICOLO 11

CONSIGLIERI COMUNALI – CONVALIDA – PROGRAMMA DI GOVERNO

 

1.        I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2.        Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3.        Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

4.        Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5.        Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6.        Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7.        Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8.        La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.

 

 

ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO – DECADENZA DEI CONSIGLIERI

 

1.        Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a)       gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

-          cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

-          tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

-          un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

-          il giorno di consegna non viene computato;

b)       nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, nei termini stabiliti dal regolamento;

c)       prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno un terzo dei consiglieri assegnati:

-          n. 4 (quattro) Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

d)       richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e)       riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f)        fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g)       indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h)       disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di Presidenza del Consiglio.

2.        in pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a)       per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b)       per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3.        Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4.        La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5.        Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

 

 

ARTICOLO 13 – SESSIONI DEL CONSIGLIO

 

1.        Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2.        Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a)       per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b)       per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 36 del D. Lgs. 25.2.1995 n. 77;

c)       per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

3.        Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

 

 

ARTICOLO 14 – ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE

 

1.        Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2.        I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3.        I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

 

 

ARTICOLO 15 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

 

1.        Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2.        La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3.        I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

 

 

ARTICOLO 16 – COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

 

1.        Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2.        Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3.        Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4.        La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5.        La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6.        La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

7.        Il Sindaco, o l’assessore dallo stesso delegato, risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

 

 

ARTICOLO 17 – INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

 

1.        Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2.        Per la nomina e la designazione sarà promossa, di norma, la presenza di ambo i sessi.

3.        Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

 

 

 

Capo II – Giunta e Sindaco

 

ARTICOLO 18 – ELEZIONE DEL SINDACO

 

1.        Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2.        Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

 

 

ARTICOLO 19 – LINEE PROGRAMMATICHE

 

1.        Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità

 

 

ARTICOLO 20 – DIMISSIONI DEL SINDACO

 

1.        Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2.        Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

 

 

ARTICOLO 21 – VICE SINDACO

 

1.        Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4/bis, della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni.

2.        In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3.        Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

 

 

ARTICOLO 22 – DELEGATI DEL SINDACO

 

1.        Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, ed a consiglieri, le funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2.        Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano ai delegati i poteri di indirizzo e di controllo.

3.        Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore o consigliere ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4.        Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5.        Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

 

 

ARTICOLO 23

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE – OBBLIGO DI ASTENSIONE

 

1.        Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2.        Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

 

 

ARTICOLO 24 – NOMINA DELLA GIUNTA

 

1.        Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2.        I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco o assessore devono:

-          essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

-          non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3.        La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco o degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4.        Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

 

 

ARTICOLO 25 – LA GIUNTA – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

 

1.        La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 2 e massimo di 4 assessori, compreso il Vice sindaco. Sarà il Sindaco a determinare in concreto il numero dei componenti della Giunta, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative (circ. n. 7/99 del 19.11.1999 del Ministero dell’Interno).

2.        Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

3.        I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

 

ARTICOLO 26 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

 

1.        La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.        La Giunta compie gli atti di amministrazione  che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3.        La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)       propone al Consiglio i regolamenti;

b)       approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)       elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti sa sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d)       assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)       modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)        nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g)       propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h)       approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i)         nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

j)         dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

k)       fissa la data di convocazione dei comizi per il referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l)         esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, Regione e Stato quando non  espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto od altro Organo;

m)      approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

n)       decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

o)       fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore generale;

p)       approva il Piano esecutivo di gestione.

 

 

ARTICOLO 27 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

 

1.        L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2.        La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3.        Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4.        Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5.        Alle sedute della Giunta possono partecipare i responsabili dei servizi qualora richiesti dal Sindaco.

 

 

ARTICOLO 28 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

 

1.        Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2.        Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3.        Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

 

 

 

 

ARTICOLO 29 – DECADENZA DELLA GIUNTA – MOZIONE DI SFIDUCIA

 

1.        Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2.        Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.        La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4.        La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5.        Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6.        Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

 

 

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

 

Capo I – Partecipazione dei cittadini – riunioni – assemblee – consultazioni – istanze e proposte

 

ARTICOLO 30 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

 

1.        Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2.        Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3.        Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a)       le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b)       l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4.        L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5.        Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

 

 

ARTICOLO 31 – RIUNIONI E ASSEMBLEE

 

1.        Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2.        L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3.        Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4.        Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a)       per la formazione di comitati e commissioni;

b)       per dibattere problemi;

c)       per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

 

ARTICOLO 32 – CONSULTAZIONI

 

1.        Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interessi.

2.        Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3.        I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4.        I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

 

 

ARTICOLO 33 – ISTANZE E PROPOSTE

 

1.        Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2.        Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3.        Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno ¼ degli elettori del Comune con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

 

 

Capo II – Referendum

 

ARTICOLO 34 – AZIONE REFERENDARIA

 

1.        Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2.        Non possono essere indetti referendum:

a)       in materia di tributi locali e di tariffe;

b)       su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c)       su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3.        I soggetti promotori del referendum possono essere:

a)       il trenta per cento del corpo elettorale;

b)       il Consiglio Comunale.

4.        I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

 

 

ARTICOLO 35 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM

 

1.        Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2.        In particolare il regolamento deve prevedere:

a)       i requisiti di ammissibilità;

b)       i tempi;

c)       le condizioni di accoglimento;

d)       le modalità organizzative;

e)       i