Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei
spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di garantire la
conservazione del patrimonio naturale e l'incremento dei fattori produttivi nei
territori montani in conformità con gli obiettivi della legge 23 agosto 1993 n.
352 (norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati) e di assicurare i benefici che possono derivare agli
ecosistemi vegetali e ambientali.
Articolo 2
(Ambiti di raccolta)
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente
legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti
di qualsiasi natura, secondo gli usi.
2. Il proprietario, singolo od associato anche mediante la
partecipazione ai consorzi di cui all'articolo 9, può tuttavia riservarsene la
raccolta con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei
terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di
accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che
il successivo; i cartelli devono recare l'indicazione "Proprietà privata" ovvero
la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben
evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli
altri prodotti del bosco riservata".
3. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'articolo
4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.
Articolo 3
(Limiti quantitativi della raccolta)
1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei
funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità
giornaliera individuale nei seguenti limiti:
a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e
pinicola" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
b) per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un
massimo di chilogrammi uno per persona;
c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di
chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non è soggetta a
limiti.
2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1,
la quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite
giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 4.
3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo,
nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere
alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità.
Articolo 4
(Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta)
1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 352/1993, gli
enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare nei territori di
competenza deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 3 in favore:
a) dei cittadini residenti;
b) dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni di
uso civico e di proprietà collettive;
c) dei soci di cooperative agricolo - forestali.
2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in
deroga alle limitazioni di cui all'articolo 3 solo al fine di integrare il
reddito normalmente percepito.
Articolo 5
(Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali)
1. Ai fini della presente legge sono raccoglitori occasionali
coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario,
laddove previsto dagli enti gestori, il tesserino di autorizzazione alla
raccolta.
2. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b),
c) possono assumere, laddove previsto dagli enti gestori della raccolta, la
qualità di raccoglitori professionali; coloro che intendano acquisire detta
qualifica presentano apposita domanda all'ente gestore della raccolta, il quale
rilascia il tesserino professionale di autorizzazione avente carattere
nominativo e validità annuale.
3. Tale tesserino consente al possessore di derogare ai
limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge, nella misura
stabilita dagli enti gestori.
4. Laddove non esista l'ente gestore, i soggetti che
procedono alla raccolta non possono derogare ai limiti quantitativi di raccolta
previsti dalla presente legge.
Articolo 6
(Determinazione della apertura e della chiusura della
raccolta)
1. I Sindaci dei Comuni liguri possono stabilire, con
provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la
forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la
data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione
primaverile ed autunnale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato previo parere
obbligatorio del Corpo Forestale dello Stato; ove i Sindaci non provvedano, la
raccolta si intende comunque consentita.
1. Le comunità montane e i consorzi di comuni per l’esercizio
delle deleghe in agricoltura, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta
regionale, possono:
a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi
nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde
modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che regolano la reciprocità dei
rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;
b) rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici,
speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo;
c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema,
limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e
consecutivi;
d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più
specie di funghi in pericolo di estinzione.
Articolo 8
(Modalità di raccolta e divieti)
1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo
esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione
della specie.
2. E' consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un
bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo
danneggiare i funghi.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori
idonei a consentire la diffusione delle spore.
4. E' vietato:
a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o
altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio
fungino e l'apparato radicale della flora;
b) riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o
contenitori stagni;
c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o
velenosi;
d) raccogliere l’”amanita cesarea” allo stato di ovolo;
e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di
autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori della raccolta.
5. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne,
da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.
6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse
disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve
naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta
regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi
selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e
scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali
interessati.
7. E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del
sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di
discarica e nelle zone industriali.
8. La raccolta di funghi all’interno delle aziende faunistico
– venatorie e delle aziende agro-venatorie, è consentita nei soli giorni di
silenzio venatorio.
9. E’ vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane
a verde pubblico.
Articolo 9
(Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e
per la produzione connessa)
1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane
proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e
forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di
boschi naturali o di terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'articolo
2602 del codice civile, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la
raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola
connessa.
2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei
boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci
partecipanti od a persone da questi autorizzate, secondo modalità che i consorzi
stessi stabiliscono nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi
assunti nei modi di legge ed in conformità dello statuto, anche mediante il
rilascio di appositi tesserini a pagamento; i Consorzi provvedono
all'annotazione in apposito registro dei tesserini dagli stessi rilasciati.
3. I proventi conseguiti con il tesseramento di cui al comma
2, esclusi quelli ricavati dalla attività economica esercitata nel perseguimento
dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di
custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 70 per cento del loro
ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.
Articolo 10
(Adempimenti a carico dei Consorzi)
1. I Consorzi di cui all'articolo 9 e quelli già esistenti
con analoghe finalità inviano alla Regione, nel termine di tre mesi decorrenti
rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata
in vigore della presente legge, copia dell'atto stesso e dello statuto.
2. I Consorzi, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio
finanziario, trasmettono alla Regione una relazione dettagliata concernente
l'ammontare e la natura dei proventi introitati, con particolare riferimento a
quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti
la raccolta sul modello di conto economico con relativa nota integrativa.
3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma
3 la percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta è impiegata per:
a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo
del bosco volti al miglioramento della produzione fungina, nel rispetto
produttivo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, storiche e sociali
del territorio anche attraverso azioni di sostegno per lo sviluppo locale, per
la filiera del bosco e per l'educazione ambientale;
b) l'attività di promozione di marchi di qualità e origine,
riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali o dall'Unione
Europea, dei prodotti del sottobosco;
c) l'attività di informazione concernente gli aspetti della
conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi nonché
della tutela della flora fungina.
4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b) vengono
realizzati sulla base di un progetto presentato dagli enti gestori, con
l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale;
tale progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione
pluriennale e deve prevedere l'espletamento di attività di ricerca e
sperimentazione.
5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla
chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato all'Assessorato regionale
all'agricoltura, che entro trenta giorni dal ricevimento può comunicare le
proprie osservazioni; decorso inutilmente il termine, senza espressione di
osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.
Articolo 11
(Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino)
1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori,
compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i
soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni
di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o
autorizzazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se
necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i
titoli che consentono l'esenzione.
Articolo 12
(Funzioni di vigilanza)
1. Vigilano sull’osservanza della presente legge gli organi
di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli
organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali
dei Comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui
alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di
guardia ecologica), le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 48 della
legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della
fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed
integrazioni, gli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed
ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della
pesca e per la tutela dell’ambiente, di cui alla legge regionale 16 novembre
2004 n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e
per la disciplina della pesca nelle acque interne).
2. Le Associazioni venatorie, pescasportive e di protezione
ambientale coordinano e organizzano le proprie guardie particolari giurate e
possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una
singola unità, in conformità alle leggi vigenti.
3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 138 del Testo Unico di pubblica
sicurezza. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della
vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi
di qualificazione organizzati dalle province e al superamento di un esame di
abilitazione sostenuto presso una commissione istituita dalla provincia
competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo di
Provincia. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con
l’autorizzazione e la vigilanza della Provincia.
4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei
funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a
qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la raccolta dei
funghi.
5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle
funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano
servizio disarmate.
Articolo 13
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle norme di cui alla presente legge
si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per l’inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 da euro 50,00 a euro 150,00;
b) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6
da euro 100,00 a euro 300,00;
c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla
raccolta di cui all’articolo 7 da euro 100,00 a euro 300,00;
d) per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo
8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;
e) per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo
8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a euro 50,00;
f) per la violazione della disposizione di cui all’articolo
8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a euro 150,00;
g) per la violazione della disposizione di cui all’articolo
8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;
h) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo
8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;
i) per la violazione della disposizione di cui all’articolo
8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;
l) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo
8, commi 8 e 9, da euro 30,00 a euro 90,00.
2. Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 4, lettere a), b), d), e), è applicabile la sanzione
amministrativa accessoria della confisca, salva la prova della legittima
provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera e) del comma 4
dell’articolo 8. Il prodotto confiscato è attribuito all’ente gestore che ne
stabilisce la destinazione.
3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative valgono
le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della
Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Competenti per l’irrogazione delle sanzioni e l’introito
delle somme riscosse sono i Comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento
dei proventi ai Consorzi di cui all’articolo 9 che insistono nel territorio
comunale, per le finalità di cui all’articolo 10.
Articolo 14
(Abrogazione)
1. E' abrogata la legge regionale 3 maggio 1985 n. 30
(disciplina della raccolta dei funghi spontanei).
2. Sono altresì abrogate le norme in vigore che risultino
incompatibili con la presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Data a Genova, addì 13 agosto 2007
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa